SCONTO CONTRIBUTIVO EDILI

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SCONTO CONTRIBUTIVO EDILI

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                         Sconto Contributivo per le imprese edili

 

 

NORMATIVA

 

 

E’ prevista, a favore delle imprese edili, comprese cooperative di produzione lavoro che occupano operai a tempo pieno, la speciale riduzione contributiva dell’11,50%; la riduzione contributiva si calcola sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

 

L’agevolazione:

-non spetta per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale;
-non spetta per i lavoratori che hanno altre agevolazioni, per esempio lavoratori assunti dalle liste di mobilità, lavoratori inseriti con contratto di inserimento o reinserimento, lavoratori in cassa integrazione o in solidarietà.
-non spetta per i dipendenti con qualifica impiegato o quadro.
-non spetta per i dipendenti con contratto di apprendistato.

 

Le aziende interessate dovranno calcolare:

 

-l’importo della riduzione spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia, esposto nel quadro D del modello DM/10 con il codice L206;
-l’importo della riduzione spettante per i periodi di paga pregressi, esposto nel quadro D del modello DM/10 con il codice L207.

 

 

 

DATI

 

ARCHIVI DI BASE

 ANAGRAFICA AZIENDE

         ARCHIVIO AZIENDE

 

                 Dati EDILIZIA

 

È presente il campo “Diritto alla Riduzione Contributiva“, se impostato SI la procedura genera sul cedolino paga le voci successivamente descritte, con l'importo dei contributi da recuperare nel mese.

 

 

FUNZIONAMENTO

 

 

La procedura in fase di calcolo cedolino genera due voci, la 7049/2 “Recupero Rid. 11,50 Edili” con l’ammontare complessivo della riduzione per il periodo pregresso dal mese di gennaio al mese di settembre compresi, e la voce 8185/2 “Riduzione 11,50% Edili” con l’ammontare della riduzione per il mese corrente.

 

Entrambe le voci sono figurate e non vengono stampate nel cedolino.

 

Per quanto riguarda il mese di conguaglio, la procedura come suddetto elabora la voce 7049 in settembre, ma è possibile forzare il mese del conguaglio inserendo sul cedolino la voce 1336 “MESE CONGUAGLIO RID.11.5” con nel risultato il mese in cui si vuole eseguire il conguaglio qual’ora lo stesso non sia stato eseguito in settembre: esempio se si vuole fare il conguaglio in novembre, inserire la voce 1336 con il valore 11 nel risultato.

 

La riduzione non viene calcolata nel caso in cui nel mese sia valorizzata una delle due voci 149 o 150 relative alla solidarietà.

 

Per determinare l’aliquota del contributo carico ditta su cui calcolare la riduzione dell’11.50%, si determina l’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, escluso lo 0,30% per il contributo di disoccupazione ed al fine di decidere se togliere o meno il contributo dello 0,20% del Fondo di garanzia e lo 0,28% dell’esonero dal versamento dei contributi sociali, viene presa in considerazione la scelta della destinazione del TFR del dipendente:

 

 

-se non c’è la destinazione del Tfr ad un fondo complementare (voce 9040/2) né alla Tesoreria (voce 9197/2), significa che  il TFR resta in azienda pertanto i contributi dello 0,20 e dello 0,28 non devono essere decrementati, in quanto dovuti dall’azienda;

 

-se nel rapporto di lavoro bottone Inps bottone Fondi il campo Fondo Tesoreria è impostato a SI, i contributi dello 0,20 e dello 0,28 devono essere decrementati per intero, poiché l’azienda è esonerata totalmente dal versamento;(sia che il TFR del dipendente venga versato per intero alla tesoreria, sia che sia in parte versato ad un fondo e in parte alla Tesoreria);

 

-se c’è la voce 9040/2 quindi il tfr si versa ad un fondo complementare, se si versa al fondo il 100% del TFR i contributi dello 0,20 e dello 0,28 devono essere decrementati per intero; se si versa una parte al fondo ed una parte resta in azienda si deve calcolare l’aliquota con cui riproporzionare i contributi dello 0,20 e dello 0,28, seguendo la formula sotto riportata

 

((Risultato 9040 + Risultato 9197) / Base 7927 ) x 100

 

Sull’aliquota determinata dai precedenti calcoli si applica la riduzione dell’11,50%.

 

 

Il risultato della voce 7049/2 viene ottenuto come imponibile Inps  x aliquota, il tutto arrotondato, per ogni singolo mese.

 

In fase di calcolo DM/10 ed Uniemens, la procedura genera in automatico il codice L207 in cui scrive il risultato della voce 7049/2 ed il codice L206 in cui scrive il risultato della voce 8185/2.

 

ESEMPI NUMERICI

 

Industria edile fino a 15 dipendenti

 

 

Dipendente che lascia il tfr in azienda.

 

 

Imponibile Inps da gennaio a settembre                16546

 

Imponibile Inps del mese corrente                2188

 

 

Aliquota contributiva utile al calcolo 10,87%        riduzione dell’11,50%                

 

16546,00 * 10,87% * 11,50% =  206,83         voce 7024/2

 

 

2188,00   * 10,87% * 11,50%  =  27,35         voce 8185/2

 

 

Dipendente che trasferisce il 18% del tfr alla previdenza complementare.

 

 

Imponibile Inps da gennaio a settembre                16546

 

Imponibile Inps del mese corrente                2188

 

 

Aliquota contributiva utile al calcolo 10,7836%        riduzione dell’11,50%                

 

16546,00 * 10,7836% * 11,50% =  205,19         voce 7024/2

 

 

2188,00   * 10,7836% * 11,50%  =  27,13         voce 8185/2

 

 

Dipendente che trasferisce l’intero tfr alla previdenza complementare.

 

 

Imponibile Inps da gennaio a settembre                16546

 

Imponibile Inps del mese corrente                2188

 

 

Aliquota contributiva utile al calcolo 10,39%        riduzione dell’11,50%                

 

16546,00 * 10,39% * 11,50% =  197,70         voce 7024/2

 

 

2188,00   * 10,39% * 11,50%  =  26,14         voce 8185/2

 

 

 

Industria edile fino da 15 a 50 dipendenti

 

 

Dipendente che lascia il tfr in azienda.

 

 

Imponibile Inps da gennaio a settembre                16546

 

Imponibile Inps del mese corrente                2188

 

 

Aliquota contributiva utile al calcolo 11,47%        riduzione dell’11,50%                

 

16546,00 * 11,47% * 11,50% =  218,25         voce 7024/2

 

 

2188,00   * 11,47% * 11,50%  =  28,86         voce 8185/2

 

 

Dipendente che trasferisce il 18% del tfr alla previdenza complementare.

 

 

Imponibile Inps da gennaio a settembre                16546

 

Imponibile Inps del mese corrente                2188

 

 

Aliquota contributiva utile al calcolo 11,3836%        riduzione dell’11,50%                

 

16546,00 * 11,3836% * 11,50% =  216,61         voce 7024/2

 

 

2188,00   * 11,3836% * 11,50%  =  28,64         voce 8185/2

 

 

Dipendente che trasferisce l’intero tfr alla previdenza complementare.

 

 

Imponibile Inps da gennaio a settembre                16546

 

Imponibile Inps del mese corrente                2188

 

 

Aliquota contributiva utile al calcolo 10,99%        riduzione dell’11,50%                

 

16546,00 * 10,99% * 11,50% =  209,12         voce 7024/2

 

 

2188,00   * 10,99% * 11,50%  =  27,65         voce 8185/2

 

 

 

Industria edile con più di 50 dipendenti

 

 

 

Dipendente che trasferisce in tutto o in parte il tfr alla previdenza complementare o che lo versa alla Tesoreria.

 

 

Imponibile Inps da gennaio a settembre                16546

 

Imponibile Inps del mese corrente                2188

 

 

Aliquota contributiva utile al calcolo 10,99%        riduzione dell’11,50%                

 

16546,00 * 10,99% * 11,50% =  209,12         voce 7024/2

 

 

2188,00   * 10,99% * 11,50%  =  27,65         voce 8185/2