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La legge di stabilità 201 ha introdotto , in via sperimentale, dal 01/03/2015 al 30/06/2018 la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di richiedere al proprio datore di lavoro di vedersi corrispondere mensilmente in busta paga il TFR maturato, come quota integrativa della retribuzione QU.I.R.
Il provvedimento stabilisce che il datore di lavoro, a partire dal periodo paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza da parte del lavoratori, provvede alla liquidazione della QU.I.R., sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione.
Per gestire la corresponsione del TFR in busta paga è necessario inserire nel rapporto di lavoro bottone Inps bottone Fondi, la data di richiesta da parte del dipendente al datore di lavoro nel campo “Data scelta QuiR”
Se valorizzata la data, dal mese successivo la procedura provvederà a generare la nuova voce 7919 “TFR erogato mese QUIR” , tale voce è una competenza soggetta fiscale con riportato la base della voce 7927 , provvedendo ad azzerare la base della voce 7927.
Tale voce deve essere considerata nel reddito per il calcolo delle detrazioni ma non deve essere considerato nel conteggio del reddito per l’erogazione del bonus.
Esempio se la richiesta è avvenuta dal 01/04 al 30/04 la voce relativa all’erogazione del TFR viene generata nel cedolino del mese di maggio 2015 e all’atto del calcolo dell’uniemens di maggio vengono gestiti i nuovi campi relativi alla QUIR; se il dipendente effettua la richiesta dal 01/05 al 31/05 la voce relativa all’erogazione del TFR avviene nel cedolino di giugno e nell’uniemens di giugno.
Al momento non è stata gestita la QU.I.R. con richiesta di finanziamento.
Dalla procedura è stata predisposta la stampa di richiesta QU.I.R. la stessa è possibile lanciarla dalle pratiche del collocamento.